Sez. 1, Sentenza n. 3082 del 23/09/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 262165 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Misura disposta successivamente alla pronuncia di condanna - Richiesta di applicazione da parte di Pubblico Ministero incompetente - Illegittimità del provvedimento di applicazione - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
Quando deve essere applicata una misura di sicurezza personale, successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna, la decisione del magistrato di sorveglianza competente, è legittimamente emessa anche se fa seguito a domanda formulata da un Ufficio del Pubblico Ministero sprovvisto di competenza per territorio, posto che il magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 679 cod. proc. pen., procede in tale ipotesi anche "d'ufficio".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Cod. Pen. art. 678 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)