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Sez. L, Sentenza n. 8764 del 09/08/1995 (Rv. 493628 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Integrazione della rendita ex art. 89 d.P.R. n. 1124 del 1965 per il periodo necessario alla restaurazione della capacità lavorativa - Funzione - Concessione ad assicurato incollocabile al lavoro e titolare di pensione di invalidità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493628-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

L'integrazione della rendita di inabilità, dovuta dall'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, durante il periodo nel quale l'infortunato su disposizione dell'Istituto si sottopone alle cure ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa, ha lo scopo di reintegrare il lavoratore del salario perduto per l'assenza dal lavoro durante il trattamento terapeutico, sicché essa, presupponendo lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, non può essere concessa quando l'assicurato sia stato dichiarato incollocabile al lavoro e goda di una pensione di invalidità.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)