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Sez. 3, Sentenza n. 1646 del 22/03/1979 (Rv. 397992 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - QUANTIFICAZIONE IN DENARO IN MODO ONNICOMPRENSIVO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - DOMANDA DEL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397992-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - QUANTIFICAZIONE IN DENARO IN MODO ONNICOMPRENSIVO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - DOMANDA DEL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*

La quantificazione in denaro del debito risarcitorio per fatto illecito puo essere effettuata dal giudice del merito in modo onnicomprensivo, anche in difetto di una richiesta in tal senso del danneggiato, tenendo complessivamente conto di tutto il pregiudizio da questi subito fino al momento della liquidazione, con inclusione delle componenti relative ad interessi e svalutazione monetaria. (V 93/75, mass n 373257).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)