Sez. 3, Sentenza n. 1646 del 22/03/1979 (Rv. 397992 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - QUANTIFICAZIONE IN DENARO IN MODO ONNICOMPRENSIVO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - DOMANDA DEL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - QUANTIFICAZIONE IN DENARO IN MODO ONNICOMPRENSIVO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - DOMANDA DEL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
La quantificazione in denaro del debito risarcitorio per fatto illecito puo essere effettuata dal giudice del merito in modo onnicomprensivo, anche in difetto di una richiesta in tal senso del danneggiato, tenendo complessivamente conto di tutto il pregiudizio da questi subito fino al momento della liquidazione, con inclusione delle componenti relative ad interessi e svalutazione monetaria. (V 93/75, mass n 373257).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)