Sez. L, Sentenza n. 6944 del 19/08/1987 (Rv. 455130 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALI - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PRINCIPALE - ESAME E DECISIONE DELLA RICONVENZIONALE - OBBLIGO DEL GIUDICE - PERSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALI - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PRINCIPALE - ESAME E DECISIONE DELLA RICONVENZIONALE - OBBLIGO DEL GIUDICE - PERSISTENZA.*
La domanda riconvenzionale - atteso il suo carattere autonomo (di controdomanda, volta ad ottenere un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore e non, come nel caso dell'eccezione riconvenzionale, il mero rigetto della di lui pretesa) - deve essere esaminata e decisa, anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale. (Conf 1211/80, mass n 404713; (Conf 2120/78, mass n 391505).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)