Sez. 3, Sentenza n. 4336 del 20/07/1979 (Rv. 400846 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - COMUNIONE - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUNO DEI CONDOMINI - SUSSISTENZA - CHIUSURA DEL FONDO - INCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - COMUNIONE - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUNO DEI CONDOMINI - SUSSISTENZA - CHIUSURA DEL FONDO - INCLUSIONE.*
L'actio negatoria servitutis sia nel caso in cui e diretta alla sola dichiarazione di inesistenza di diritti reali sulla cosa di proprieta dell'attore, sia nell'ipotesi in cui tende ad ottenere la cessazione dell'attivita antigiuridica della controparte, puo essere esercitata da uno solo dei condomini, in quanto la legittimazione attiva appartiene a ciascuno di essi, essendo la quota ideale di interessi di ognuno compenetrata nell'intera consistenza del bene che Forma oggetto della comunione. Tale principio e applicabile anche in ordine alla istanza di riconoscimento del diritto alla recinzione del fondo, ai sensi dell'art 841 cod civ, poiche, vertendosi in tema di Azione a tutela della proprieta della cosa comune contro i terzi che su di essa vantino o possano vantare dei propri diritti, il condomino e legittimato ad agire senza che sia necessaria la integrazione del giudizio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione. (Conf 4135/76, mass n 382799; (Conf 1539/73, mass n 364330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)