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Sez. 3, Sentenza n. 4682 del 24/08/1984 (Rv. 436585 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PROPONIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1984-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436585-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PROPONIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*

A seguito della dichiarazione d'incompetenza del giudice adito, per ragioni di materia o di territorio inderogabili, il giudice, davanti al quale la causa venga riassunta, può richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza, secondo la previsione dell'art. 45 cod. proc. civ., soltanto quando deduca a sua volta la Competenza del primo o di un terzo giudice per le suddette ragioni di materia o territorio. Pertanto, qualora il tribunale dichiari la propria incompetenza, ravvisando ipotesi di Competenza per materia del pretore, deve negarsi a quest'ultimo la facoltà di richiedere il regolamento d'ufficio, per sentir affermare la Competenza del tribunale in applicazione degli ordinari criteri di valore. (V 4169/78, mass n 393787; (V 4095/78, mass n 393711).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)