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Sez. 1, Sentenza n. 11057 del 09/11/1993 (Rv. 484230 - 01)

Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Costituzione - In genere | Statuto - Introduzione della clausola di gradimento dell'assemblea ordinaria in caso di donazione della quota da parte di un socio - Previo consenso unanime dei soci - Necessità.
Stato
decisa il 1993-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484230-01

Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Costituzione - In genere

L'introduzione nello statuto di una società a responsabilità limitata (nella specie, trasformata nel corso del giudizio in società per azioni) della clausola di gradimento dell'assemblea ordinaria in caso di donazione della quota da parte di un socio, incidendo sul diritto del socio di disporre della propria quota in modo gratuito, non può aver luogo senza il consenso unanime dei soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 2479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)