Approvazione del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Testo in vigore al
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Sezione I. Generalita' - Classificazione dei Comuni - Tariffe. Istituzione delle imposte di consumo.
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
Art. 1
1. Le imposte di consumo sono applicate e riscosse dai Comuni a norma del T. U. per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e del presente regolamento (1).
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3. (1) Con l'indicazione T. U. adoperata nel presente regolamento si intende riferirsi al T. U. per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
Art. 2
1. I Comuni s'intendono assegnati alle classi ad essi competenti, a' sensi dell'art. 11 del T. U., in base alla popolazione residente (legale), dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei risultati definitivi dell'ultimo censimento ufficiale del Regno.
2. Se in conseguenza di variazioni nella circoscrizione territoriale vi e' luogo a modificare la classificazione dei Comuni, le modificazioni sono dichiarate con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 3
1. In caso di distacco di parte di territorio di un Comune, il diritto ad esigere le imposte di consumo passa al Comune al quale viene aggregata, salvo, per quanto riguarda le reste, la regolazione dei rapporti col Comune dal territorio del quale e' stato effettuato il distacco.
Art. 4
1. I Comuni autorizzati a' sensi dell'art. 74 del T. U. ad assumere la riscossione delle imposte di consumo in tutto o parte del territorio di Comuni contermini devono tenere contabilita' separata dalla propria e corrispondere ai Comuni aggregati il prodotto delle Imposte, detratta la quota relativa delle spese di riscossione, e alla fine di ogni anno devono formare per ciascun Comune o parte di Comune aggregato il conto della gestione delle Imposte da comunicarsi ai Comuni interessati.
2. Le questioni che sorgano tra detti Comuni sono decise a norma dell'art. 289 del T. U.
Art. 5
1. L'istituzione delle imposte di consumo e' facoltativa per i Comuni; e' pero' obbligatoria nei casi previsti dagli articoli 255 e 256 del T. U. e 332 del T. U. della legge comunale e provinciale (2).
2. Salvo quanto e' disposto dagli articoli 23, 24, 26, primo comune, 27 e 28 del T, U. e 332 del T. U. della legge comunale e provinciale, i limiti di imposizione non possono eccedere quelli stabiliti nella tariffa massima di cui all'art. 95 e seguenti del T. U. secondo la classe alla quale i Comuni appartengono.
3. Salvo quanto e' disposto dagli articoli 255 e 256 del T. U. e 332 del T. U. della legge comunale e provinciale, le imposte debbono essere stabilite in misura adeguata alla importanza dei Comuni ed alla esigenze di bilancio, rimanendo in facolta' dei Comuni di applicare solo alcune delle voci della tariffa massima legale, in corrispondenza alle differenti condizioni locali di produzione e di consumo, di determinare le aliquote in misura inferiore a quella stabilita nella predetta tariffa massima, e di graduare altresi' l'imposta per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualita' od il pregio di esse, risultanti dalle caratteristiche specificate nella tariffa. In ogni caso per le acciughe, aringhe e sardine sott'olio (intere o a filetti) deve essere stabilita un'aliquota intermedia fra quelle determinate per i pesci comunque conservati ed i pesci salati ordinari.
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5. (2) Con la indicazione T. U. della legge comunale e provinciale si intende riferirsi al T. U. approvato col R. decreto 3 marzo 1931, n. 383.
Art. 6
1. Gli aumenti di aliquote previsti dagli articoli 24, 27 e 28 del T.
U. e gli aumenti o la imposizione di nuovi generi di cui all'art. 332 del T. U. della legge comunale e provinciale non possono essere applicati se non dopo che sia intervenuta l'autorizzazione prescritta dagli articoli stessi.
2. Nel caso di Comuni ex chiusi autorizzati ad applicare le imposte di consumo con la tariffa superiore, a' sensi degli articoli 27 e 28 del T. U., gli aumenti di aliquote previsti dall'art. 23 dello stesso T.
U. debbono applicarsi sulla base della tariffa corrispondente alla classe alla quale i detti Comuni appartengono, giusta l'art. 11 del T. U.
3. Nel caso previsto dall'art, 26, primo comma del T. U., in pendenza della prescritta autorizzazione, i Comuni possono continuare a riscuotere le imposte secondo la tariffa della classe alla quale appartenevano, osservato il disposto del secondo comma dell'art. 21 del T. U. Per i detti Comuni, non e' applicabile il disposto del comma precedente.
Art. 7
1. La tariffa deliberata dal podesta' deve essere unica e contenere l'elenco dei generi assoggettati all'imposta con l'indicazione per ciascuno dell'ammontare dell'imposta stessa in ragione delle unita' di misura indicate nell'art. 95 del T. U.
2. L'aliquota deve essere identica per la stessa voce di tariffa, qualunque sia la provenienza dei generi.
3. Per i mobili usati destinati a commercianti muniti della licenza speciale per tale ramo di commercio, ovvero a coloro che non abbiano diritto all'esenzione a norma dell'art. 71 del presente regolamento, le aliquote di tariffa, quando il Comune non abbia adottato lo speciale sistema di riscossione previsto dall'art. 43 del T. U., vanno ridotte del 50% in confronto delle aliquote stabilite per mobili nuovi.
4. Per i generi assoggettati ad imposta in base al valore, deve essere indicato anche il valore stesso, da determinarsi a termini dei successivi articoli 8 e 9.
Art. 8
1. Salvo quanto e' disposto dall'art. 43 del T. U., per i generi assoggettati ad imposta in base al valore le aliquote, ragguagliate ad unita' di misura, debbono essere stabilite entro il limite massimo fissato nella tabella di cui all'art. 95 e dagli articoli 96 e seguenti del T. U. e debbono essere rivedute per il 1° gennaio di ogni anno a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del T. U.
2. In caso di inadempienza a tale obbligo, il prefetto, anche su segnalazione delle organizzazioni sindacali, promuove, entro il mese di gennaio, i provvedimenti d'ufficio da parte della Giunta provinciale amministrativa.
Art. 9
1. Agli effetti del primo comma dell'art. 22 del T. U., i prezzi sono quelli di vendita al minuto non computata l'imposta.
2. Consiglio provinciale dell'economia corporativa ha facolta' di determinare la media dei prezzi per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.
3. Sulla base dei valori dei generi i Comuni debbono stabilire, della propria tariffa, in cifra concreta, l'aliquota dell'imposta per unite di misura entro il limite percentuale previsto dal T. U. e secondo le norme stabilite nei precedenti articoli 5, 7 ed 8.
4. Nella determinazione delle aliquote per le categorie fini e comuni di uno stesso genere, debbono essere mantenuti i rapporti proporzionali stabiliti dalla tariffa massima legale.
Art. 10
1. I diritti accessori, previsti. nell'art. 100 dea T. U., debbono essere adottati, entro i limiti massimi ivi stabiliti, con la stessa deliberazione concernente la tariffa delle imposte di consumo. La tabella dei diritti accessori deve essere allegata alla tariffa predetta.
2. Agli impiegati ed agenti delle imposte di consumo incaricati delle operazioni di cui al detto art. 100 non e' dovuto alcun compenso o indennita' se non nei casi previsti dai nn. 2 e 3 dello stesso articolo e nel limiti fissati dalla tabella deliberata dal Comune, nemmeno a titolo di totale o parziale rimborso dl spese.
3. Oltre il pagamento dei diritti di marcazione, suggelli e contrassegni previsti al n. 4 dell'art. 100 del T. U., nessun'altra spesa puo' imporsi ai contribuenti per il materiale occorrente per le marcazioni, per i suggelli e i contrassegni.
4. I diritti accessori di qualsiasi natura non possono in complesso essere percepiti in misura superiore all'ammontare dell'imposta di cui sia gravato il genere.
5. Negli appalti ad aggio il provento dei diritti accessori di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 100 del T. U. spetta al Comune, al quale deve essere vessato assieme alle altre riscossioni, salvo deduzione a favore dell'appaltatore del pattuito aggio.
Art. 11
1. Alla tariffa dei Comuni deve essere annessa la tabella delle tare, le quali si stabiliscono sulla media del peso dei recipienti od involti adoperati nei diversi luoghi per il trasporto dei generi soggetti ad imposta.
Art. 12
1. Si considerano appartenenti alla categoria delle bevande: l'uva, il mosto, il vino, il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto, il sidro e le altre bevande fermentate ricavate dalle frutta, l'alcool, l'acquavite ed i liquori.
2. Le bevande fermentate preparate con succhi misti d'uva,e di frutta, sono soggette all'imposta di consumo soltanto nel caso in cui abbiano un contenuto alcoolico superiore a due gradi e seguono il trattamento del vinello.
3. Sono esenti da imposta le bevande che servono esclusivamente ad uso medicinale, purche' contenute in recipienti muniti di etichetta che ne indichi l'uso a norma delle disposizioni sanitarie in vigore.
Art. 13
1. Salvo la speciale tassazione stabilita per i vini spumanti in bottiglia, l'imposta sul vino si applica in misura uniforme senza alcun riguardo alla sua qualita', al caratteri intrinseci, al contenuto alcoolico e ai recipienti in cui sia contenuto.
2. Agli effetti della classificazione del vini spumanti in bottiglia, occorre la coesistenza di tutti i requisiti di cui al penultimo comma dell'art. 96 dei T. U.
Art. 14
1. S'intende per mosto il succo d'uva, senza i raspi e le buccie, che non abbia ancora fermentato o che si trovi in stato di fermentazione tumultuosa.
2. E' soggetto ad imposta anche il mosto cotto nonche' il mosto concentrato in quanto sia destinato alla preparazione di vini speciali, alla rettifica di vini scadenti, ovvero sia usato comunque nella vinificazione.
3. Per uva fresca s'intende quella di qualunque specie, anche se pigiata. Con i raspi e le buccia.
4. Per mezzo vino e vinello si intendono il prodotto ottenuto rispettivamente dalla fermentazione delle uve fresche e delle relative vinaccie, trattate con acqua.
5. Salvo l'esenzione per il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto che non superano i due gradi di alcoolicita', prevista dall'art. 96 del T. U., la facilitazione accordata dalla tariffa alle dette bevande non ha luogo se non quando il liquido abbia un contenuto alcoolico inferiore a 5 gradi centesimali, da riconoscersi direttamente presso gli uffici delle imposte di consumo mediante adatti apparecchi indicanti i gradi centesimali di alcool. In caso di contestazione si ricorre alla distillazione.
6. L'applicazione dell'imposta sul vino importa, a' sensi dell'articolo 22 del T. U., l'obbligo dell'applicazione dell'imposta sull'uva fresca e sul mosto, osservata la proporzionalita' stabilita dall'articolo 96 del T. U. stesso.
Art. 15
1. S'intende per uva da tavola, non soggetta ad imposta, quella che per le sue qualita' intrinseche e' inadatta alla produzione del vino ed anche quella che, pur essendo atta alla vinificazione, viene destinata comunemente, o secondo le consuetudini locali, al consumo diretto come frutta.
2. Nella tariffa comunale devono essere specificate le qualita' di uve da considerarsi da tavola, tenuto conto delle speciali colture del luogo o della regione, nonche' degli usi e dello consuetudini locali di commercio e di consumo.
3. Nessun vincolo o disciplina e' applicabile, per le dette uve, tanto in riguardo alla quantita' o ai trasporti, quanto in riguardo alla vendita, cessione o destinazione.
4. Le uve atte alla vinificazione destinate invece al consumo come frutta, tanto se provenienti da altri Comuni, quanto se prodotte in luogo o acquistate in pubblici mercati centrali o rionali, non sono da assoggettarsi ad imposta quando sono destinate al diretto consumatore in quantita' isolate non superiori, per ogni trasporto, al peso di chilogrammi dieci al lordo dei recipienti nei quali sono contenute.
5. Quando si tratti di uve destinate a pubblici venditori al minuto, ad alberghi, pensioni, trattorie, istituti e comunita' in genere, la detta quantita' puo' essere superata, sotto l'osservanza di speciali cautele da stabilirsi dal podesta'.