Sez. 2, Sentenza n. 163 del 20/01/1971 Ud. (dep. 03/06/1971) Rv. 118125 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Il vizio di travisamento del fatto, per essere deducibile in Sede di Cassazione, deve consistere in una deviazione assoluta, percepibile ictu oculi fra le emergenze del processo e la ricostruzione del fatto operata dal giudice, nel senso che il fatto, preso in considerazione e ritenuto, non deve trovare un corrispondente riferimento negli Atti di causa, ma deve apparire piuttosto come una ricostruzione diversa da quella effettiva, oppure carente di elementi decisivi per la definizione giuridica del fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)