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Sez. 1, Sentenza n. 3376 del 14/11/1972 (Rv. 361221 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RAPPORTO SOSTANZIALE - ESISTENZA - PRESUNZIONE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROMITTENTE.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361221-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RAPPORTO SOSTANZIALE - ESISTENZA - PRESUNZIONE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROMITTENTE.*

L'autore di una promessa unilaterale di pagamento e tenuto a vincere con la prova contraria la presunzione legale di esistenza del rapporto fondamentale: se il destinatario della promessa ammetta che essa non possa trovare causa che in un certo rapporto, l'oggetto della prova puo essere limitata all'inesistenza di esso; se il destinatario abbia indicato altre possibili cause di obbligazione, oltre quella indicata come la piu probabile, l'Onere probatorio non passa a suo carico in rapporto alle ulteriori prospettazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)