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Sez. 1, Sentenza n. 12302 del 17/11/1992 (Rv. 479573 - 01)

Società - Di capitali - In genere | Società di capitali iscritta nel registro delle imprese - Simulazione - Ammissibilità ex art. 2332 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479573-01

Società - Di capitali - In genere

Il principio che non è configurabile la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, in considerazione delle particolari e inderogabili formalità che presiedono alla sua organizzazione, non trova deroga con riguardo alla disposizione di cui all'art. 2332 cod. civ. (cui rinvia l'art. 2519 cod. civ. in tema di società cooperative), nel testo modificato dall'art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127 emanato in attuazione della direttiva CEE n. 68/151 di armonizzazione della disciplina societaria, atteso che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente, alla stregua della direttiva stessa, la quale esclude, al di fuori dei casi elencati, l'assoggettamento delle società "ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa e annullabilità" (art. secondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2330, Cod. Civ. art. 2332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)