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Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004 (Rv. 570449 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE | Denaro fornito per l'acquisto di un immobile - Donazione indiretta dell'immobile - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570449-01

DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE

La donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile, che integra un'ipotesi di donazione indiretta del bene, fattispecie la cui configurazione non richiede peraltro la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all'alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d'un contratto preliminare in nome proprio), necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto [Nel fare applicazione dei suindicati principi, la S.C. ha ritenuto che integri una fattispecie di donazione indiretta dell'immobile, e non già di donazione diretta del denaro impiegato per il suo acquisto, l'ipotesi caratterizzata dalla dazione del denaro con il precipuo scopo dell'acquisto immobiliare, in ragione del ravvisato collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del disponente e l'acquisto del bene immobile da parte del beneficiario, indifferente al riguardo reputando che la prestazione in favore dell'alienante venga effettuata direttamente dal disponente (presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile) ovvero dallo stesso beneficiario (dopo aver ricevuto il denaro dal disponente ed in esecuzione del complesso procedimento da quest'ultimo inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità), con o senza stipulazione in nome proprio d'un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile. Ed ha, d'altro canto, ritenuto al riguardo non indispensabile, bensì solamente utile "ad abundatiam", desumere (anche) dall'emissione di assegni non trasferibili tratti direttamente all'ordine del venditore la dimostrazione che oggetto dell'"animus donandi" manifestato dal disponente nel caso fossero le quote societarie e non già il denaro, unitamente alla considerazione della concomitanza della relativa dazione sia con l'acquisto di tali quote sia con il separato acquisto di rimanenti quote da parte del coniuge del beneficiario e figlio del disponente (di guisa da consentire agli acquirenti la disponibilità in parti eguali dell'intero capitale sociale, e, a tale stregua, dell'immobile unico cespite societario); la Corte, peraltro, ha ritenuto al riguardo viceversa irrilevante l'accertarsi se il disponente avesse consegnato al beneficiario assegni in bianco ovvero a favore del medesimo intestati, in ragione della raggiunta conclusione che non già il denaro (quale ne fosse la modalità di trasferimento), bensì le quote sociali hanno nel caso costituito l'oggetto della liberalità, la compravendita delle stesse pertanto assumendo mera funzione strumentale per il conseguimento del fine perseguito].

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)