Sez. 4, Sentenza n. 2275 del 27/05/1988 Ud. (dep. 14/02/1989) Rv. 180490 - 01
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - OBBLIGHI DI UNA PARTE - INDIVIDUAZIONE - INCERTEZZA - ESPLICITAZIONE IN PARTE MOTIVA - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITÀ - STATUIZIONE CONDIZIONATA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - OBBLIGHI DI UNA PARTE - INDIVIDUAZIONE - INCERTEZZA - ESPLICITAZIONE IN PARTE MOTIVA - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITÀ - STATUIZIONE CONDIZIONATA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
È nulla la sentenza che condizioni la statuizione, sia pure esplicitandolo in parte razionale, (stante l'inscindibilità della motivazione rispetto al dispositivo, tanto che quest'ultimo non può essere inteso se non con l'ausilio ed in funzione della parte deputata a sorreggerlo), alla (ritenuta) incerta individuazione degli obblighi gravanti su una parte in giudizio, essendo dovere del giudice quello di espletare ogni accertamento sul punto, prima (e al fine) di adottare la decisione. (fattispecie in cui il giudice di merito, in ipotesi di infortunio stradale da scontro di automezzi con danni a terzi, addebitato, sotto il profilo penale, a uno dei conducenti, con assoluzione dell'altro, aveva condannato i responsabili civili di quest'ultimo all'indennizzo, in favore dei terzi, del danno morale, specificando, in parte razionale, che tale condanna (dei responsabili civili) valeva... "(in quanto esistenti nel presente giudizio a carico del" ...), cioè dell'imputato ritenuto colpevole. La Corte ha annullato evidenziando, sia l'Obbligo incombente sul giudice di appurare quali parti siano "presenti" (come destinatari di obblighi) nel processo, sicché è da escludersi la possibilità di condanna talmente condizionata, sia la insussistenza, nella fattispecie, dei presupposti della solidarietà passiva). (Conf mass n 161103, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)