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Sez. L, Sentenza n. 30315 del 25/11/2024 (Rv. 673014-01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ingegneri e architetti - Pensione di reversibilità - Art. 7 l. n. 6 del 1981 - Mancata domanda amministrativa dell'assicurato del trattamento reversibile ai superstiti - Irrilevanza - Maturazione dei requisiti prima del decesso - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673014-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In tema di previdenza degli architetti e ingegneri iscritti ad INARCASSA, il diritto dei superstiti alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 6 del 1981, non può essere impedito dalla mancata presentazione della domanda amministrativa del trattamento pensionistico da parte dell'assicurato, se questi ne aveva comunque maturato i requisiti anagrafici e contributivi prima del decesso, non costituendo la domanda presupposto per l'insorgenza del diritto alla prestazione, ma atto d'avvio del procedimento per la sua corresponsione. (Fattispecie riguardante i superstiti di un assicurato che, già titolare di pensione di invalidità, non aveva esercitato l'opzione per quella di anzianità, pur avendone maturato i requisiti prima del decesso).

Legge 03/01/1981 num. 6 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)