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Sez. U, Sentenza n. 5277 del 11/10/1979 (Rv. 401870 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - RISCOSSIONE MEDIANTE LA PROCEDURA PREVISTA DAL RD N 639 DEL 1910 - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO DELLA LEGITTIMITA DEL RICORSO A TALE PROCEDURA DI ESAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401870-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - RISCOSSIONE MEDIANTE LA PROCEDURA PREVISTA DAL RD N 639 DEL 1910 - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO DELLA LEGITTIMITA DEL RICORSO A TALE PROCEDURA DI ESAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La domanda con la quale il privato, colpito da sanzione amministrativa pecuniaria (nella specie, per infrazione edilizia), neghi la legittimita del ricorso dell'amministrazione al procedimento di riscossione di cui al RD 14 aprile 1910 n 639, a prescindere ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla sussistenza del suo credito, investe una posizione di diritto soggettivo, in quanto pone in discussione soltanto le modalita di esazione del credito medesimo, e, pertanto, resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)