Sez. 3, Sentenza n. 10835 del 03/11/1993 (Rv. 484153 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - Vendita in blocco | Diritto di prelazione e di riscatto - Insussistenza - Immediata vendita frazionata dei locali ad uso commerciale a prezzo superiore da parte dell'acquirente dell'edificio - Ininfluenza nei confronti dell'originario locatore - Vendita frazionata da parte dell'acquirente dei locali adibiti ad uso non abitativo - Diritto di prelazione e riscatto del conduttore nei confronti dell'acquirente - Sussistenza.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - Vendita in blocco
Le disposizioni di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sul diritto di prelazione e riscatto del conduttore, in caso di trasferimento a titolo oneroso del bene concesso in godimento per uso non abitativo, determinano una limitazione del potere dispositivo del proprietario-locatore che, essendo prevista a tutela dell'interesse del conduttore alla prosecuzione della sua attività commerciale da una norma speciale rispetto al generale riconoscimento del diritto di proprietà, è subordinata ai presupposti rigidamente previsti dalla norma medesima, ed a quello, quindi espressamente indicato, della identità dell'immobile locato con quello venduto; conseguentemente, nel caso di vendita in blocco dell'intero edificio, del quale facciano parte unità locate ad uso diverso da quello di abitazione, i conduttori di queste, costituendo l'edificio un bene diverso dalle singole unità che lo compongono sia strutturalmente sia sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico, non hanno diritto di prelazione e riscatto né dell'unità oggetto del rapporto locatizio né dell'intero complesso, neppure quando la vendita dell'edificio sia immediatamente seguita, da parte dell'acquirente, dalla vendita frazionata dei locali adibiti ad uso commerciale a prezzo notevolmente superiore, dato che la successiva utilizzazione dell'edificio, da parte dell'acquirente, non influisce sui connotati della vendita in blocco, salvo restando nei confronti del nuovo acquirente, subentrato al precedente proprietario nel rapporto locativo relativo alle singole unità che compongono l'edificio, per i conduttori dei locali adibiti per uso non abitativo, di far valere, nel caso di vendita frazionata dei rispettivi immobili, i loro diritti di prelazione e riscatto.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)