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Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 24/02/1983 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158676 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - RICHIAMO ALLA SUSSISTENZA DI ELEMENTO NEGATIVO - ILLEGITTIMITÀ - RIFERIMENTO ALLA INESISTENZA O IRRILEVANZA DI ELEMENTI POSITIVI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158676-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - RICHIAMO ALLA SUSSISTENZA DI ELEMENTO NEGATIVO - ILLEGITTIMITÀ - RIFERIMENTO ALLA INESISTENZA O IRRILEVANZA DI ELEMENTI POSITIVI - LEGITTIMITÀ.*

Il diniego alle attenuanti generiche non può essere motivato con il richiamo alle circostanze di valore negativo, bensì con il riferimento alla insussistenza di circostanze di valore positivo o alla loro irrilevanza, a parere del giudice, al fine della diminuzione della pena.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)