Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 24/02/1983 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158676 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - RICHIAMO ALLA SUSSISTENZA DI ELEMENTO NEGATIVO - ILLEGITTIMITÀ - RIFERIMENTO ALLA INESISTENZA O IRRILEVANZA DI ELEMENTI POSITIVI - LEGITTIMITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - RICHIAMO ALLA SUSSISTENZA DI ELEMENTO NEGATIVO - ILLEGITTIMITÀ - RIFERIMENTO ALLA INESISTENZA O IRRILEVANZA DI ELEMENTI POSITIVI - LEGITTIMITÀ.*
Il diniego alle attenuanti generiche non può essere motivato con il richiamo alle circostanze di valore negativo, bensì con il riferimento alla insussistenza di circostanze di valore positivo o alla loro irrilevanza, a parere del giudice, al fine della diminuzione della pena.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)