Sez. 3, Sentenza n. 30825 del 17/05/2017 Cc. (dep. 21/06/2017) Rv. 270212 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Notifica presso il domicilio eletto - Impossibilità per insufficienza o inidoneità della elezione - Revoca del decreto - Obbligo - Sussistenza - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)