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Sez. 4, Sentenza n. 2163 del 02/07/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112827 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -IN GENERE - DOVERI GENERICI DI CONDOTTA - PREVEDIBILI IRREGOLARITA DI COMPORTAMENTO ALTRUI - OBBLIGO DI ADEGUARE LA PROPRIA CONDOTTA.*
Stato
decisa il 1969-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112827-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -IN GENERE - DOVERI GENERICI DI CONDOTTA - PREVEDIBILI IRREGOLARITA DI COMPORTAMENTO ALTRUI - OBBLIGO DI ADEGUARE LA PROPRIA CONDOTTA.*

L'utente della strada ha l'Obbligo non solo di regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma anche di preoccuparsi delle prevedibili irregolarita di comportamento degli altri, che possano determinare situazioni di pericolo, e adeguarvi corrispondentemente la propria condotta. (V 105057, anno 1967, e ivi citata).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)