diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4842 del 26/03/2012 (Rv. 621806 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Onere di ripresa del procedimento notificatorio con istanza diretta all'ufficiale giudiziario - Sussistenza - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621806-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

È tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso lo studio del difensore di controparte, il quale, pur avendo informalmente comunicato al notificante il proprio trasferimento, gli aveva poi notificato la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado apponendovi un timbro con l'indicazione del vecchio indirizzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)