diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2984 del 01/03/2002 (Rv. 552694 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Società di capitali - Norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi - Violazioni ad essa direttamente imputabili - Soprattasse o pene pecuniarie conseguenti - Pagamento - Amministratore o legale rappresentante - Responsabilità solidale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552694-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di solidarietà "tributaria" l'amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa direttamente imputabili, di norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, applicandosi il principio di solidarietà sancito dall'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 alle sole sanzioni civili previste dal titolo III di quest'ultimo decreto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)