Sez. 1, Sentenza n. 23306 del 14/12/2004 (Rv. 578414 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA | Verbale di accertamento dell'infrazione - Fede probatoria privilegiata - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA
In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione a processo verbale di contestazione della violazione del cod. strad., il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, che lo ha redatto, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, nonchè, limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante. In particolare, nei casi di violazione dell'art. 142, Comma primo, 7, 8 e 9 del cod. strad. (superamento dei limiti di velocità), rilevata a mezzo apparecchiatura "autovelox", la precisazione, contenuta nel processo verbale di contestazione, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 384 d.P.R. n. 495 del 1992, integranti la fattispecie di materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, costituisce la esplicitazione delle ragioni che, nella concreta fattispecie, hanno impedito la contestazione immediata e, quindi, implicano una vera e propria valutazione delle circostanze in cui i rilievi, attestati nel verbale stesso, sono stati effettuati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il motivo di ricorso con il quale il Comune lamentava, contro la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l'opposizione del trasgressore, il fatto che il Giudice avesse disatteso le risultanze del verbale, in assenza di querela di falso).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)