Sez. 1, Sentenza n. 65 del 10/01/1977 (Rv. 383569 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO - OMESSA COSTITUZIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - RIASSUNZIONE A NORMA DELL'ART 307 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO - OMESSA COSTITUZIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - RIASSUNZIONE A NORMA DELL'ART 307 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, qualora, dopo l'udienza presidenziale, nessuna delle parti abbia provveduto alla iscrizione a ruolo e si sia costituita all'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore designato per la trattazione della causa, il processo puo essere riassunto a norma dell'art 307 cod proc civ. a tal fine, infatti, non hanno effetti preclusivi - rispetto alla disciplina dell'ordinario procedimento contenzioso che inizia con citazione - il diverso meccanismo della vocatio in ius e la Mancanza di iscrizione a ruolo, poiche il ricorso iniziale, perfezionato dall'ordinanza presidenziale di comparizione davanti al giudice istruttore (la quale dev'essere notificata al coniuge che non sia comparso all'udienza presidenziale), costituisce un equipollente, sotto il profilo della vocatio in ius, dell'atto di citazione, mentre il deposito del ricorso iniziale nella fase presidenziale equivale all'iscrizione a ruolo. (contra 2886/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)