diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13624 del 08/10/1986 Ud. (dep. 03/12/1986) Rv. 174498 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - MOTIVI - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - ECCESSIVITÀ - SIGNIFICATO DEI MOTIVI - RICHIESTA DI TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE - CONCEDIBILITÀ DELLE ATTENUANTI GENERICHE.*
Stato
decisa il 1986-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174498-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - MOTIVI - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - ECCESSIVITÀ - SIGNIFICATO DEI MOTIVI - RICHIESTA DI TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE - CONCEDIBILITÀ DELLE ATTENUANTI GENERICHE.*

Qualora l'imputato, nei motivi di appello, si dolga della eccessività della pena, viene attuato, da parte sua, una sollecitazione al giudice di secondo grado, tendente a far rivalutare il fatto ascritto sotto l'angolazione indicata dall'art. 133 cod. pen. e quindi si chiede un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello operato dal primo giudice; pertanto non può escludersi che il giudice sia legittimato a concedere le attenuanti generiche che, a tali fini, non costituiscono un istituto eccezionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)