Sez. 1, Sentenza n. 8920 del 20/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218220 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto stabilmente fissato al fondo marino - Realizzazione - Autorizzazione comunale - Sufficienza - Esclusione - Concessione - Necessità.
EDILIZIA - IN GENERE
Per la realizzazione di un pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, ancorato al fondo marino mediante catene legate a corpi morti in calcestruzzo armato e collegato mediante passerelle fissate da opere murarie in cemento, non è sufficiente il rilascio della semplice autorizzazione comunale, ma è necessaria una vera e propria concessione edilizia, trattandosi di opera non precaria, ma stabile, che incide in modo rilevante sull'assetto paesistico del territorio.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/1993 num. 398 art. 4 CORTE COST., Legge 04/12/1993 num. 493 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)