Sez. 6 - , Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 (Rv. 661874 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Natura - Attestazione di fatto processuale incidente sul termine per impugnare - Conseguenze. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art.369, c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica.
Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1 Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)