Sez. 3, Sentenza n. 2575 del 12/10/1964 (Rv. 303871 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSE - PRESUNZIONE DI COLPA - ATTIVITA MILITARE - INAPPLICABILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSE - PRESUNZIONE DI COLPA - ATTIVITA MILITARE - INAPPLICABILITA.*
Alle attivita che, come quella militare, siano svolte per soddisfare essenziali finalita della pubblica amministrazione, e inapplicabile il principio della presunzione di colpa disciplinato dall'art 2050 cod civ (attivita pericolose) non potendo il giudice sindacare l'idoneita e la sufficienza dei mezzi e delle misure poste in essere dalla amministrazione predetta nell'organizzare i suoi servizi, senza violare la sfera di discrezionalita che la legge le garantisce. (Conf 3/64; 1048/60; 507/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)