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Sez. 3, Sentenza n. 2575 del 12/10/1964 (Rv. 303871 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSE - PRESUNZIONE DI COLPA - ATTIVITA MILITARE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1964-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303871-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSE - PRESUNZIONE DI COLPA - ATTIVITA MILITARE - INAPPLICABILITA.*

Alle attivita che, come quella militare, siano svolte per soddisfare essenziali finalita della pubblica amministrazione, e inapplicabile il principio della presunzione di colpa disciplinato dall'art 2050 cod civ (attivita pericolose) non potendo il giudice sindacare l'idoneita e la sufficienza dei mezzi e delle misure poste in essere dalla amministrazione predetta nell'organizzare i suoi servizi, senza violare la sfera di discrezionalita che la legge le garantisce. (Conf 3/64; 1048/60; 507/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)