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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1334 del 18/01/2022 (Rv. 663705 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI | Legittimazione processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Mancata produzione della procura nel giudizio di legittimità - Conseguenze
Stato
decisa il 2022-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663705-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI

Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione. (Principio affermato nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto, con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una società qualificatasi come rappresentante della cessionaria di crediti bancari, la quale nei gradi di merito era stata rappresentata da altra società).

Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)