Sez. L, Sentenza n. 22517 del 01/12/2004 (Rv. 579339 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Prova della tempestività della impugnazione - Spettanza al lavoratore - Inidoneità della stessa (nella specie, per mancanza di sottoscrizione) - Onere probatorio - Spettanza al datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema d'impugnativa di licenziamento individuale, è a carico del lavoratore la prova dell'avvenuta impugnazione con atto scritto nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 legge n. 604 del 1966; spetta invece al datore di lavoro che eccepisca l'inidoneità di tale atto a conseguire gli effetti (nella specie, per mancanza di sottoscrizione) fornire la relativa dimostrazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)