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Sez. L, Sentenza n. 22517 del 01/12/2004 (Rv. 579339 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Prova della tempestività della impugnazione - Spettanza al lavoratore - Inidoneità della stessa (nella specie, per mancanza di sottoscrizione) - Onere probatorio - Spettanza al datore di lavoro.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579339-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema d'impugnativa di licenziamento individuale, è a carico del lavoratore la prova dell'avvenuta impugnazione con atto scritto nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 legge n. 604 del 1966; spetta invece al datore di lavoro che eccepisca l'inidoneità di tale atto a conseguire gli effetti (nella specie, per mancanza di sottoscrizione) fornire la relativa dimostrazione.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)