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Testo unico delle norme sulla circolazione stradale

Testo in vigore al

Art. 31 Macchine operatrici

1. Macchine operatrici sono: le macchine semoventi o trainate e i locomobili impiegati per la costruzione e la manutenzione di opere stradali, per il ripristino del traffico o per l'esecuzione di altri lavori, compreso lo sgombero della neve.

2. I mezzi sgombraneve comprendono gli spazzaneve, gli spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio.

Capo II. Disposizioni comuni a tutti i veicoli

Art. 32 Sagoma limite

1. Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri quattro di altezza dal piano stradale. Per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani e' consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.

2. La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 6 metri per i veicoli isolati ad un asse, 12 metri per i veicoli isolati a 2 o piu' assi.

3. La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 6,50 per semirimorchi ad un asse, metri 12,50 per semirimorchi a 2 o piu' assi.

4. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autotreni non devono superare la lunghezza massima di metri 18,00.

5. Le estremita' del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.

6. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i cartelli e i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

7. Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 33 Pesi massimi

1. Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto
disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo
stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non puo' eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a 2 assi e 100 quintali per quelli a 3 o piu' assi.

2. Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non puo' eccedere 60 quintali.

3. Per gli autoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o piu' assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a 2 assi e 240 quintali se si tratta di veicoli a 3 o piu' assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

4. Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 400 quintali se a 4 assi;

5. non deve eccedere 440 quintali se a 5 o piu' assi.

6. Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato non deve eccedere 120 quintali.

7. In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di 2 metri tra loro il peso massimo non deve superare 190 quintali.

8. Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto dall'articolo 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila.

Art. 34 Traino di veicoli

1. Nessun veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 70, puo' trainare piu' di un veicolo.

2. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio soltanto se questo non e' piu' atto a circolare per avarie o per mancanza di organi essenziali.

3. La solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e le cautele di guida debbono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Titolo IV. Veicoli a trazione animale slitte e velocipedi

Art. 35 Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il regolamento puo' contenere disposizioni speciali per talune categorie di veicoli a trazione animale.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 36 Dispositivi a segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. Nei casi previsti dall'art. 109, primo comma, i veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di una o due luci bianche, dirette avanti, e rosse, dirette all'indietro; posteriormente debbono essere muniti di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa.

2. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 37 Cerchioni alle ruote

1. I veicoli a trazione animale, di peso complessivo a pieno carico sino a 60 quintali, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempreche' tale peso, espresso in chilogrammi, non superi centocinquanta volte la somma delle larghezze dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli debbono essere muniti di ruote gommate.

2. La larghezza di ciascun cerchione non puo' mai essere inferiore a 50 millimetri; deve essere misurata sul piano tangente secondo la sezione retta parallela all'asse della ruota, escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi 5 millimetri per parte.

3. La superficie di rotolamento dei cerchioni deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuita'.

4. E' vietato fissare i cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchio.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo e punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Art. 38 Accertamento dei requisiti dei veicoli a trazione animale e revisioni periodiche

1. I Comuni:

  1. a) accertano la larghezza dei cerchioni e determinano il peso complessivo a pieno carico consentito per ogni veicolo a trazione animale e destinato a trasporto di cose;

  2. b) accertano le condizioni di sicurezza dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone;

  3. c) possono effettuare, previa deliberazione del Consiglio, revisioni annuali dei veicoli previsti nella lettera b), e, ad intervalli non minori di cinque anni, revisioni degli altri veicoli a trazione animale o di singole categorie di essi.

2. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale che non sia stato sottoposto a revisione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 39 Targhe di veicoli a trazione animale

1. I veicoli a trazione animale debbono essere muniti di una targa contenente la indicazione del proprietario, del Comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno carico consentito, nonche' della larghezza dei cerchioni.

2. La targa, deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano piu' chiaramente leggibile.

3. La fornitura delle targhe e' riservata al Ministero dei lavori pubblici che le distribuisce tramite i Comuni, i quali le consegnano agli interessati completate delle indicazioni stabilite dal comma primo. Per tale servizio l'interessato corrispondera' al Comune la somma di lire cento.

4. I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposito registro del Comune di residenza del proprietario.

5. I Comuni possono stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone.

6. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della targa prescritta e' punito con la ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma secondo ovvero quelle adottate ai sensi del comma quinto e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

8. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Art. 40 Dispositivi di frenatura e dispositivi di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi

1. I velocipedi debbono essere muniti di pneumatici nonche':

  1. a) per la frenatura: di due dispositivi indipendenti ad azione pronta ed efficace che agiscano l'uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore;

  2. b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

  3. c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa gialla.

2. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

3. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattronila a lire diecimila.

Art. 41 Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi e caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale; approvazione dei tipi

1. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi; le caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale.

2. Il Ministero dei lavori pubblici approva i tipi dei dispositivi di segnalazione visiva a luce riflessa per i velocipedi e per i veicoli a trazione animale.

Titolo V. Veicoli a motore

Capo I. Equipaggiamento dei veicoli a motore

Art. 42 Dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei filoveicoli

1. Gli autoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti:

  1. a) di un dispositivo di frenatura di servizio che, agendo su tutte le ruote, permetta di regolarne la marcia e di arrestarsi in modo rapido ed efficace, quali che siano le condizioni del carico e la pendenza della strada;

  2. b) di un dispositivo di frenatura di soccorso che consenta l'arresto in uno spazio ragionevole nel caso di insufficienza del dispositivo di frenatura di servizio;

  3. c) di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza.

2. Negli autotreni il cui rimorchio sia destinato al trasporto di persone, negli autotreni e negli autoarticolati il cui rimorchio o semirimorchio sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e negli autosnodati il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico.

3. Chiunque circola con un autoveicolo o un filoveicolo nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Art. 43 Dispositivi di frenatura dei rimorchi

1. I rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la meta' del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio che agisca su tutte le ruote.

2. I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli per trasporto
promiscuo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio.

3. I rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza.

4. Nei rimorchi destinati al trasporto di persone e nei rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico tale da assicurarne l'arresto in caso di rottura dell'attacco.

5. Chiunque circola con un rimorchio nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 44 Dispositivi di frenatura dei motoveicoli e dei ciclomotori

1. I motoveicoli e i ciclomotori con due ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore.

2. Nei motoveicoli con tre ruote, ottenuti aggiungendo un elemento laterale ad un motociclo, sono sufficienti i dispositivi di frenatura di quest'ultimo.

3. Tutti gli altri motoveicoli e i ciclomotori con tre ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti tali da consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote.

4. I dispositivi di frenatura debbono permettere di arrestare il veicolo in modo rapido ed efficace.

5. I veicoli indicati nel comma terzo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza.

6. Chiunque circola con un motoveicolo o un ciclomotore nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 45 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e i filoveicoli debbono essere muniti anteriormente di luci di posizione bianche o gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e posteriormente di luci di posizione rosse.

2. Detti veicoli debbono altresi' essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa.

3. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti di proiettori emittenti fasci di luce bianca o gialla oppure bianca e gialla idonei ad assicurare la illuminazione a grande portata della strada, con eliminazione dell'abbagliamento in fase di incrocio. E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante e di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante.

4. I ciclomotori debbono essere muniti soltanto di proiettori a luce anabbagliante.

5. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di luci di arresto rosse, visibili da tergo che si accendono quando il conducente azioni il comando del dispositivo di frenatura di servizio.

6. Gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

7. Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che circolano in sede promiscua e i motoveicoli, esclusi quelli asimmetrici e i motocicli, debbono essere muniti di indicatori di direzione; tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.

8. Gli autoveicoli che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente di luci di ingombro rosse;

9. I rimorchi che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti posteriormente di luci di ingombro rosse.

10. I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali a luce riflessa arancione.

11. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca.

12. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 46 Dispositivi di segnalazione acustica

1. Gli autoveicoli, i filoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica.

2. Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale.

3. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonche' le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di allarme.

4. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione acustica o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 47 Dispositivi silenziatori, per la retromarcia e per il fermo

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo idoneo a ridurre il rumore emesso dal motore.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a vuoto superiore a 350 chilogrammi, nonche' i filoveicoli debbono essere muniti di un dispositivo per la retromarcia.

3. Gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali debbono avere in dotazione cunei che impediscano il movimento del veicolo quando venga meno l'azione dei dispositivi di frenatura.

4. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

5. Chiunque circola con uno dei veicoli indicati nei commi secondo e terzo, mancante del dispositivo per la retromarcia o non dotato di cunei e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 48 Visibilita

1. Gli autoveicoli, i filoveicoli, nonche' i motoveicoli, esclusi motocicli, debbono essere costruiti in modo che il campo di visibilita' del conducente sia tale che questi possa guidare con sicurezza. Inoltre debbono essere muniti di un dispositivo retrovisivo che consenta la visibilita' della strada a tergo.

2. Tutti i vetri montati sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli debbono essere costituiti di sostanze inalterabili, perfettamente trasparenti, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e non suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura. I vetri impiegati per i parabrezza debbono inoltre essere in grado di
assicurare la visibilita', sia pure limitata, in caso di incrinatura.

3. Gli autoveicoli, i filoveicoli e i motoveicoli con cabina chiusa
debbono essere muniti di un dispositivo tergicristallo che assicuri la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o neve.

4. Chiunque circola con un veicolo non avente il campo di visibilita' indicato nel primo comma ovvero non munito di dispositivo tergicristallo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

5. La stessa pena si applica al conducente che circola con un veicolo nel quale i vetri o il dispositivo retrovisivo manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento.

Art. 49 Dispositivi per la percezione di segnalazioni

1. I filoveicoli e gli autoveicoli che da soli o con rimorchio superino la lunghezza di 10 metri debbono essere muniti di un dispositivo atto ad agevolare la percezione delle segnalazioni fatte dai conducenti dei veicoli che intendono sorpassarli.

2. Sono esenti dall'obbligo di detto dispositivo gli autobus e i filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati.

3. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo per la percezione di segnalazioni manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 50 Pneumatici e sospensioni

1. Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti.

2. Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; l'altezza del rilievo non dovra' in alcun punto essere inferiore ad un millimetro per gli autoveicoli, motoveicoli, filoveicoli e rimorchi; e millimetri 0,50 per i ciclomotori.

3. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilita' di sospensioni rigide.

4. Chiunque circoli con uno dei veicoli indicati nei commi precedenti, nel quale i pneumatici, o sistemi equivalenti, manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero i pneumatici o le ruote non siano in perfetta efficienza, ovvero i pneumatici siano consumati oltre il limite stabilito nel secondo comma, o circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000; per i motoveicoli ed i ciclomotori si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Art. 51 Posto di guida

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono avere il posto di guida a destra.

2. Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente comma non avente il posto di guida a destra e' punito con l'ammenda, da lire cinquemila a lire ventimila.