Sez. 2 - , Sentenza n. 9553 del 04/02/2021 Ud. (dep. 10/03/2021) Rv. 280766 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Frode assicurativa – Falsificazione documentazione – Falsità materiale e ideologica – Rilevanza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE
In tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall'art. 642 cod. pen. può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica, atteso che la previsione normativa, a differenza da quelle in tema di delitti di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)