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Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 06/08/1962 (Rv. 253557 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - SEDUZIONE E RATTO - SEDUZIONE CON PREMESSA DI MATRIMONIO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1962-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253557-01

RESPONSABILITA CIVILE - SEDUZIONE E RATTO - SEDUZIONE CON PREMESSA DI MATRIMONIO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, derivante dalla seduzione con promessa di matrimonio, ha inizio, non dal giorno in cui vi e stata la traditio corporis ma da quello in cui la sedotta ha acquistato la certezza che il seduttore non avrebbe mantenuto la promessa. (Conf 2521/55, V 251/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)