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Sez. L, Sentenza n. 11142 del 07/05/2008 (Rv. 603008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Mancata adibizione del lavoratore allo svolgimento della prestazione lavorativa - Conseguenza - Dequalificazione professionale - Successiva sospensione del rapporto per illegittimo collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria - Cessazione della permanenza dell'illecito - Configurabilità - Esclusione - Obbligo del datore di lavoro di consentire l'esecuzione della prestazione - Persistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Ove il datore di lavoro abbia, unilateralmente e ingiustificatamente, rifiutato la prestazione del lavoratore non adibendolo ad alcuna attività, con conseguente sua dequalificazione professionale, la successiva sospensione del rapporto per il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria non determina - qualora sia stata accertata l'illegittimità della misura - la cessazione della permanenza dell'illecito, lasciando inalterato l'inadempimento del datore di lavoro dell'obbligo di attivarsi per consentire l'esecuzione della prestazione medesima (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che - con riguardo ad un dipendente di una società informatica lasciato inattivo dal 1996 e posto, in assenza dei presupposti previsti in sede di accordo sindacale, in cigs dal 1999 - aveva riconosciuto, oltre al risarcimento del danno per la dequalificazione, anche il pagamento delle differenze tra trattamento cigs e la retribuzione dovuta nel periodo di sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)