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Sez. 5, Sentenza n. 2263 del 14/02/2003 (Rv. 560516 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Atti di fusione mediante incorporazione - Base imponibile - Determinazione - Criterio - Riferimento esclusivo alla situazione patrimoniale - Affermazione - Rilevanza di ulteriori e successive circostanze economiche - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560516-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI

In tema di imposta di registro relativa alle operazioni di fusione per incorporazione di società, la base imponibile si determina, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, unicamente tenendo conto della situazione patrimoniale allegata alla delibera di fusione, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., essendo irrilevanti tutte quelle circostanze, quali le perdite di esercizio, determinanti una realtà economica diversa da quella indicata al momento della fusione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2502

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)