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Sez. L, Sentenza n. 20231 del 24/09/2010 (Rv. 615233 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Collegamento economico funzionale tra società - Pluralità di soggetti datori di lavoro - Corrispondente pluralità di rapporti - Conseguenze - Cessazione del rapporto con una società e costituzione con altra collegata economicamente - Applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615233-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

In tema di divieto di demansionamento, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società appartenenti a un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta e alle quali, quindi, continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese. Pertanto, dall'esclusione della configurabilità di un unico centro d'imputazione di rapporti diverso dalle singole società, consegue che, nel caso di passaggio del lavoratore da una società ad altra del gruppo, non è appliccabile la garanzia prevista dall'art. 2103 cod. civ. ai sensi del quale il divieto di demansionamento opera esclusivamente all'interno di un rapporto di lavoro con un unico datore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)