Sez. 6, Sentenza n. 2285 del 12/12/1984 Ud. (dep. 11/03/1985) Rv. 168224 - 01
IMPUTABILITÀ - STATI EMOTIVI E PASSIONALI - INCIDENZA SULL'IMPUTABILITÀ - LIMITI.*
IMPUTABILITÀ - STATI EMOTIVI E PASSIONALI - INCIDENZA SULL'IMPUTABILITÀ - LIMITI.*
Gli stati emotivi o passionali possono eccezionalmente aver rilievo, ai fini dell'esclusione o dell'attenuazione della capacità di intendere o di volere, solo quando, esorbitando dalla sfera puramente psicologica, degenerino in un vero e proprio, anche se transeunte, squilibrio mentale. Infatti lo stato di perturbamento psichico non esclude l'elemento soggettivo del reato, poiché esso va riferito alla sfera emotiva, che, secondo il disposto dell'art. 90 cod. pen., non ha alcuna incidenza sulla imputabilità. (Conf mass n 124139; (Conf mass n 145937; (Conf mass n 153382).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)