Sez. 1, Sentenza n. 1010 del 28/03/1969 (Rv. 339467 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE PER SOSPENSIONE DISCIPLINARE - RIASSUNZIONE DOPO LA FINE DELLA SOSPENSIONE- NECESSITA DI NUOVA PROCURA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE PER SOSPENSIONE DISCIPLINARE - RIASSUNZIONE DOPO LA FINE DELLA SOSPENSIONE- NECESSITA DI NUOVA PROCURA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'Esercizio della professione una volta terminato il periodo di sospensione, per la prosecuzione del processo non e necessaria una nuova procura alla lite ne una nuova Costituzione in giudizio, ma e sufficiente che egli, gia regolarmente costituito prima della sua sospensione, compaia nuovamente all'udienza e riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla gia eseguita Costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione. (nella specie, intervenuta la misura disciplinare della sospensione, non vi era stata alcuna dichiarazione di interruzione del processo da parte del giudice, ma non era stata svolta alcuna effettiva attivita processuale diversa dai semplici rinvii della causa).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)