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Sez. 1, Sentenza n. 3913 del 21/11/1975 (Rv. 378173 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - IN GENERE - RIPETIZIONE DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA - ACCERTAMENTO DELL'INCAPACITA DEL CONTRAENTE AL MOMENTO IN CUI LA RICEVEVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE DI DISSIPAZIONE DELLA PRESTAZIONE RICEVUTA DALLO INCAPACE - SUSSISTENZA - PROVA DEL VANTAGGIO TRATTO DALLA PRESTAZIONE - AMMISSIBILITA AI FINI DELLA RIPETIZIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378173-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - IN GENERE - RIPETIZIONE DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA - ACCERTAMENTO DELL'INCAPACITA DEL CONTRAENTE AL MOMENTO IN CUI LA RICEVEVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE DI DISSIPAZIONE DELLA PRESTAZIONE RICEVUTA DALLO INCAPACE - SUSSISTENZA - PROVA DEL VANTAGGIO TRATTO DALLA PRESTAZIONE - AMMISSIBILITA AI FINI DELLA RIPETIZIONE.*

Nell'ipotesi di annullamento del contratto per incapacita di uno dei contraenti non occorre accertare, ai fini della restituzione della prestazione eseguita, che il contraente fosse o no incapace al momento in cui la riceveva, ma e sufficiente che il contratto, in relazione al quale essa e stata effettuata, sia stato annullato per incapacita del contraente. In tal caso, infatti, la legge presume che, come egli ha mal disposto del suo patrimonio, cosi pure possa aver dissipato la prestazione ricevuta e pertanto il rischio di tale situazione ricade sull'altro contraente che in mala fede abbia contrattato con l'incapace e puo vedersi rifiutata la restituzione della sua prestazione ove non provi che di essa l'incapace abbia tratto vantaggio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)