Sez. 2, Sentenza n. 40244 del 22/11/2006 Ud. (dep. 06/12/2006) Rv. 235505 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Tardiva rilevazione della propria incompetenza - Trasmissione ad altro giudice - Omessa proposizione del conflitto - Deducibilità dinanzi al secondo giudice della questione di competenza - Limiti.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ
La questione di competenza per territorio, davanti al giudice che abbia omesso di proporre il conflitto avverso la decisione con cui il primo giudice ha tardivamente rilevato la propria incompetenza, può essere proposta, nei limiti temporali di cui all'art. 21, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto per quel che concerne l'erroneità dell'individuazione del giudice competente, e non anche per quello della tardiva rilevazione dell'incompetenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)