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Sez. U, Ordinanza n. 15868 del 20/07/2011 (Rv. 618906 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Regolamento di giurisdizione d'ufficio ex art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Proponibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618906-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice adito non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., giacché, ai sensi del citato art. 59, il regolamento di giurisdizione d'ufficio può essere sollevato solo dal giudice successivamente investito mediante "translatio iudicii", fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che le Sezioni Unite non si siano già pronunciate sulla questione di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice ordinario, adito con un nuovo e autonomo ricorso, diverso da quello anteriormente proposto sia al TAR che al tribunale ordinario, e in assenza di un provvedimento del giudice amministrativo di rimessione delle parti davanti all'AGO).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)