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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 214 del 1990

Decisione
decisa il 1990-04-04, depositata il 1990-04-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:214
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15581

  • Ordinanza di correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 60 del 1990.
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Parametri

  • art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 60 del 2 febbraio 1990; Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Considerato che, per quanto si riferisce all'ordinanza 6 giugno 1989 del Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale contro Purpiglia Pasquale, mentre la motivazione della sentenza nella parte in cui si riferisce alla manifesta inammissibilità riguarda ampiamente anche la questione di legittimità dell'art. 219 codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nel testo invece del dispositivo della sentenza n. 60 del 1990 è stata omessa per errore la trascrizione delle parole "dell'art. 219 e"; che, pertanto, si ravvisa la necessità di correggere l'errore materiale occorso;
punto 2
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che nella sentenza n. 60 del 1990 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, al secondo rigo del numero 1 dopo le parole "legittimità costituzionale" siano inserite le parole "dell'art. 219 e". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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