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Sez. 2, Sentenza n. 2354 del 08/09/1966 (Rv. 324572 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STRADALE - ELENCHI - VALORE DICHIARATIVO - MANCATA INCLUSIONE - AMMISSIBILITA DELLA PROVA MEDIANTE ALTRE FONTI.*
Stato
decisa il 1966-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324572-01

DEMANIO - DEMANIO STRADALE - ELENCHI - VALORE DICHIARATIVO - MANCATA INCLUSIONE - AMMISSIBILITA DELLA PROVA MEDIANTE ALTRE FONTI.*

L'inclusione di un bene nella specie concreta una strada - nello elenco delle strade comunali ha valore semplicemente dichiarativo della demanialita, con la conseguenza che questa e provata ove l'inclusione vi sia stata, ma non e esclusa nell'ipotesi contraria. La demanialita del bene, in quest'ultimo caso, puo essere ricavata da altre fonti costituiscono, tra gli altri, utili indizi, l'indicazione in catasto di area pubblica, relativamente ad un terreno controverso, e l'attestazione (contenuta in un atto della pubblica amministrazione, nello Esercizio dei suoi poteri)che il terreno era stato oggetto di proprieta demaniale e che, successivamente, era stato sdemanializzato. La cessazione della demanialita, pur non potendo avvenire per non uso del bene demaniale, puo avvenire pero, oltre che per atto formale, anche per fatti concludenti e positivi della pubblica amministrazione, che presuppongano la soppressione della destinazione ad uso pubblico. (Cfr.481-56' 1739-48' 71-61' 2417-64' 2395-5@ 1890-52' 1290-51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)