Sez. 1, Sentenza n. 2914 del 10/10/1962 (Rv. 254323 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PLURALITA DI AZIONI REVOCATORIE PROPOSTE CONTRO LO STESSO ATTO - SCINDIBILITA DELLE CAUSE - INTERVENTO VOLONTARIO DI UN CREDITORE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO DI APPELLO NEI CONFRONTI DELL'INTERVENUTO - DECORSO DEL TERMINE DELL'APPELLO ALLA DATA DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - EFFETTI.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PLURALITA DI AZIONI REVOCATORIE PROPOSTE CONTRO LO STESSO ATTO - SCINDIBILITA DELLE CAUSE - INTERVENTO VOLONTARIO DI UN CREDITORE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO DI APPELLO NEI CONFRONTI DELL'INTERVENUTO - DECORSO DEL TERMINE DELL'APPELLO ALLA DATA DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - EFFETTI.*
Piu azioni revocatorie proposte da diversi creditori per il pregiudizio arrecato ai rispettivi crediti, ancorche dirette alla dichiarazione di inefficacia dello stesso atto, non danno luogo ad un'unica causa inscindibile ne determinano il fenomeno della dipendenza. Pertanto la mancata integrazione del giudizio di secondo grado nei confronti del creditore intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado allo scopo di ottenere anche in suo favore la dichiarazione d'inefficacia di un atto posto in essere dal debitore, non produce alcun effetto se nel momento della decisione del ricorso per Cassazione siano trascorsi i termini per proporre appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)