Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 15/05/1973 Ud. (dep. 28/02/1974) Rv. 127047 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - ESTINZIONE DEL REATO IN CONSEGUENZA DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA AGGRAVANTI E ATTENUANTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - FINALITA E LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - ESTINZIONE DEL REATO IN CONSEGUENZA DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA AGGRAVANTI E ATTENUANTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - FINALITA E LIMITI.*
In presenza di una causa di Estinzione del reato, l'applicabilita dell'art 152, comma secondo cod proc pen, ai fini dell'adozione di una formula ampiamente liberatoria in luogo della dichiarazione di Estinzione postula che l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, anche se non debba essere tale da emergere immediatamente, possa tuttavia ricavarsi agevolmente in base agli elementi di fatto gia acquisiti, senza la necessita di ulteriori indagini; di conseguenza il giudice, quando applica una di dette cause, non ha, di norma, l'Obbligo di esporre particolareggiatamente le ragioni della mancata assoluzione nel merito, ne, quindi, di esaminare in modo specifico e funditus tutte le risultanze processuali, poiche la dichiarazione di Estinzione implicitamente esclude la sussistenza delle condizioni richieste dalla citata norma per un'assoluzione piena nel merito. Tale principio trova, peraltro, un necessario temperamento nell'ipotesi in cui la declaratoria della causa di Estinzione sia conseguenza di un giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti, poiche questo giudizio presuppone necessariamente un'indagine sulla sussistenza del reato e sulla sua imputabilita ai giudicabili; ma anche in tal caso l'esigenza di una motivazione al riguardo va intesa in funzione di un accertamento che non e destinato ad acquistare autorita di giudicato ai fini di un giudizio di colpevolezza, sotto l'aspetto materiale e psicologico, ma che si esaurisce in una semplice delibazione ai limitati effetti dell'esclusione della possibilita di una piena assoluzione, in relazione alla Mancanza di una gia raggiunta evidenza della prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)