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Sez. U, Sentenza n. 4009 del 16/06/1986 (Rv. 446834 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - INCLUSIONE DEL BENE DI UN PRIVATO - DENUNCIA DI QUEST'ULTIMO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, PER VIZIO DI COMPETENZA, INERENTE AL PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELL'EFFICACIA DEL PIANO - RIGETTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DI INTERESSE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446834-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - INCLUSIONE DEL BENE DI UN PRIVATO - DENUNCIA DI QUEST'ULTIMO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, PER VIZIO DI COMPETENZA, INERENTE AL PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELL'EFFICACIA DEL PIANO - RIGETTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DI INTERESSE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora il privato, il cui bene sia compreso in un piano per l'edilizia economica e popolare, insorga davanti al giudice amministrativo per denunciare l'illegittimità, per vizio di Competenza, del provvedimento amministrativo di proroga della efficacia di detto piano, la pronuncia con cui il consiglio di stato respinga tale ricorso sotto il profilo della carenza d'interesse, a causa di norma sopravvenuta implicante "ope legis" una proroga uguale o superiore rispetto a quella disposta con l'atto impugnato (nella specie, d.l. 2 maggio 1974 n. 115), non può essere impugnata con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per l'erroneità dell'interpretazione di detta norma e dell'assegnazione ad essa di efficacia retroattiva, atteso che la relativa questione non riguarda i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, ma un preteso errore commesso nell'Esercizio delle attribuzioni medesime. (V 3145/83, mass n 428055).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)