Sez. 1, Sentenza n. 2083 del 12/07/1974 (Rv. 370380 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE - ESIMENTE PREVISTA DALL'ART 598 COD PEN - ESTREMI - ATTINENZA DELLE ESPRESSIONI INGIURIOSE O DIFFAMATORIE ALLA MATERIA DEL CONTENDERE - SUFFICIENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE - ESIMENTE PREVISTA DALL'ART 598 COD PEN - ESTREMI - ATTINENZA DELLE ESPRESSIONI INGIURIOSE O DIFFAMATORIE ALLA MATERIA DEL CONTENDERE - SUFFICIENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini dell'esimente di cui all'art 598 cod pen (cosiddetta 'immunita giudizialè), non si esige che le offese contenute negli scritti o discorsi difensivi delle parti o dei loro patrocinatori siano in rapporto di giuridica necessita o utilita con l'Esercizio del diritto di difesa della parte - soccorrendo in tal caso la causa di non punibilita prevista dall'art 51 cod pen - ma si richiede unicamente una attinenza delle espressioni ingiuriose o diffamatorie alla materia del contendere, anche se esse non siano strettamente collegate ad esigenze difensive. L'apprezzamento del giudice di merito in ordine a tale attinenza e incensurabile in Cassazione solo se congruamente e logicamente motivato. (nella specie, riguardante un giudizio per risarcimento di danni derivanti da espressioni asseritamente diffamatorie contenute in scritti difensivi, la SC, non ravvisando una congrua motivazione, ha cassato la sentenza denunziata, enunciando il principio di cui in massima. (V 1815'70, mass n 347792).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)