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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32642 del 17/12/2018 (Rv. 652169 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Inversione dell'onere probatorio - Presunzione favorevole ad una parte - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652169-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di prove civili, il riconoscimento di una presunzione favorevole ad una parte non comporta una deroga ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., ma consente alla parte, che ne rimane gravata, di assolvervi mediante la presunzione stessa. (Nella specie, la S.C., in tema di eterovestizione, ha ritenuto che la presunzione di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 917 del 1986 non esoneri il fisco dall'onere di provare la fittizietà della sede estera della società, in luogo di quella effettiva in Italia, ma gli consenta, in presenza di alcuni indici, di fornire tale dimostrazione mediante detta presunzione).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)