Sez. 3, Sentenza n. 15573 del 11/12/2000 (Rv. 542560 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Del giudice di pace - Risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti - Ambito.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
La competenza per materia con un limite di valore, che l'art. 7, comma secondo, cod. proc. civ. attribuisce al giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, non si esaurisce nelle ipotesi contemplate dall'art. 2054 cod. civ. ma concerne anche i casi che, pur non essendo suscettibili di essere disciplinati da tale articolo, tuttavia rientrano nella nozione di fatti illeciti prodotti dalla circolazione stradale di veicoli.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)