Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
Il funzionamento della politica agricola comune presuppone un'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore dello zucchero che disciplini, in particolare, lo zucchero e i suoi prodotti di sostituzione allo stato liquido, ossia l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina.
Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, in particolare garantire ai produttori di barbabietole e di canne da zucchero della Comunità il mantenimento del posto di lavoro e del tenore di vita, occorre prevedere misure atte a stabilizzare il mercato dello zucchero. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso il dispositivo degli acquisti da parte degli organismi di intervento. A tal fine occorre stabilire, per le zone non deficitarie, un prezzo di intervento per lo zucchero bianco e un prezzo di intervento per lo zucchero greggio, mentre per le zone deficitarie occorre fissare ogni anno un prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco ed eventualmente dello zucchero greggio. Il livello del prezzo di intervento deve essere fissato in modo da garantire un'equa remunerazione dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero, nel rispetto degli interessi dei consumatori. Delle garanzie di prezzo di cui gode lo zucchero beneficiano di fatto anche gli sciroppi di saccarosio, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, i cui prezzi dipendono dai prezzi dello zucchero. Tenendo conto delle prospettive finanziarie e delle regole di disciplina di bilancio adottate dal Consiglio europeo di Berlino nel marzo del 1999, occorre fissare i prezzi di sostegno nel settore dello zucchero per l'intero periodo di applicazione del nuovo regime.
Il prezzo di intervento deve essere fissato per una qualità tipo di zucchero bianco e di zucchero greggio e occorre definire tale qualità tipo. Si ritiene opportuno che la qualità tipo corrisponda a qualità medie rappresentative di zuccheri prodotti nella Comunità, nonché definire le qualità tipo mediante criteri in uso nel commercio. È altresì opportuno permettere la revisione delle qualità tipo per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi.
La situazione geografica eccezionale dei dipartimenti francesi d'oltremare richiede misure appropriate per lo zucchero prodotto in tali dipartimenti.
Per non compromettere le garanzie di prezzo suindicate, se lo zucchero non è esportato tal quale o sotto forma di prodotti trasformati oppure se non è destinato all'alimentazione degli animali, gli organismi d'intervento possono procedere a vendite di zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo d'intervento. Tale regola non consente di mettere eventualmente a disposizione di enti di beneficenza determinati quantitativi di zucchero destinato al consumo umano nella Comunità. Tale possibilità dovrebbe invece essere consentita nell'ambito di specifiche operazioni di aiuti di emergenza che permettono di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di eseguire nel contempo un'azione umanitaria. L'efficacia di simili operazioni risiede nella rapidità della loro realizzazione. Di conseguenza, è opportuno prevedere in tal caso l'applicazione della procedura più idonea.
Lo zucchero costituisce segnatamente, come i prodotti amilacei, un prodotto di base che può essere utilizzato dall'industria chimica per la fabbricazione di prodotti simili. È opportuno garantire uno sviluppo armonioso dell'utilizzazione di questi prodotti di base. È opportuno istituire un regime di restituzioni alla produzione che consenta di ampliare gli sbocchi dello zucchero oltre i quantitativi tradizionali. A tal fine i prodotti in questione devono poter essere messi a disposizione dell'industria chimica a un livello di prezzo ridotto.
È necessario che la presente normativa offra garanzie eque sia ai fabbricanti che ai produttori del prodotto di base. Appare pertanto opportuno stabilire per le barbabietole, oltre al prezzo di base che è fissato tenendo conto del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, delle entrate derivanti alle imprese dalla vendita di melasso, valutabili a 7,61 EUR/100 chilogrammi, importo che si desume dal prezzo del melasso, che è valutato a 8,21 EUR/100 chilogrammi, e tenendo conto altresì dei costi relativi alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole della qualità tipo, prezzi minimi della barbabietola A che sarà trasformata in zucchero A e della barbabietola B che sarà trasformata in zucchero B. Tali prezzi minimi devono essere rispettati dai fabbricanti di zucchero al momento dell'acquisto del prodotto.
È inoltre opportuno prevedere, al fine di garantire, in termini di diritti e doveri un giusto equilibrio tra fabbricanti e produttori agricoli, gli strumenti a tal fine necessari e segnatamente l'istituzione di disposizioni quadro comunitarie che disciplinino le relazioni contrattuali tra acquirenti e venditori di barbabietole nonché disposizioni adeguate per raggiungere tale scopo riguardo alla canna da zucchero. Le disposizioni concernenti la durata normale delle consegne e il relativo scaglionamento, i centri di raccolta, le spese di trasporto, i luoghi di ricevimento, la fase in cui avviene il prelevamento dei campioni, la restituzione delle polpe o il versamento di una compensazione equivalente, nonché i termini di pagamento degli acconti, incidono sul prezzo effettivo delle barbabietole percepito dal venditore. La diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche comporta gravi difficoltà per l'unificazione di tutte le condizioni d'acquisto delle barbabietole nella Comunità. Esistono attualmente accordi interprofessionali stipulati tra un fabbricante o un'organizzazione di fabbricanti, da un lato, ed un'organizzazione di bieticoltori, dall'altro. Conviene limitare le disposizioni quadro alla definizione delle garanzie minime necessarie sia ai bieticoltori che agli industriali per il buon funzionamento dell'economia zuccheriera e riservare agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni di cui all'allegato III.
I motivi che finora hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Tale regime ha tuttavia subito modifiche per tener conto dell'andamento recente della produzione e per dotare la Comunità degli strumenti necessari a garantire in modo giusto, ma efficace, che l'onere connesso allo smaltimento delle eccedenze derivanti dal rapporto tra produzione e consumo all'interno della Comunità sia completamente a carico dei produttori stessi, in modo da rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in appresso "accordi GATT", approvati con la decisione 94/800/CE4.
L'accordo sull'agricoltura, (in appresso "l'accordo"), concluso nell'ambito degli accordi GATT, prevede in particolare la riduzione graduale del livello del sostegno concesso dalla Comunità all'esportazione dei prodotti agricoli e in particolare dello zucchero soggetto al regime delle quote di produzione. L'accordo prevede la riduzione, per un periodo transitorio, del sostegno all'esportazione in termini sia di volumi, sia di finanziamenti. Per procedere all'adeguamento delle garanzie, è opportuno innanzi tutto ripartire tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina la differenza constatata per una data campagna di commercializzazione tra il volume esportabile della Comunità e quello previsto dall'accordo, in base alla percentuale rappresentata dalle quote di ciascun prodotto nel totale delle quote fissate per tutti e tre i prodotti per la Comunità. Tale regime deve tuttavia essere limitato nel tempo ed essere considerato transitorio. Tenute presenti in particolare le prospettive finanziarie e le regole di disciplina di bilancio adottate dal Consiglio europeo di Berlino nel marzo 1999 nonché la necessità di tener conto dell'avanzamento dei negoziati nel quadro della OCM, occorre mantenere il regime delle quote per le campagne 2001/2002-2005/2006.
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell'ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall'altro, su un regime di garanzie di prezzi e di smercio differenziate secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa. Nel settore dello zucchero le quote di produzione sono attribuite per impresa, secondo il principio della produzione effettiva nel corso di un determinato periodo di riferimento.
Nella misura in cui gli impegni di riduzione del sostegno all'esportazione sono stati assunti nel corso del periodo transitorio, è opportuno fissare le quantità di base di zucchero e di isoglucosio esistenti e le quote di sciroppo di inulina, prevedendo la possibilità di adeguare, se del caso, le relative garanzie in modo da permettere di rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo tenendo conto degli aspetti fondamentali della situazione del settore nella Comunità. È opportuno mantenere il sistema di autofinanziamento del settore attraverso i contributi alla produzione e il regime delle quote di produzione.
In questo modo continuerà ad essere osservato il principio della responsabilità finanziaria attraverso i contributi dei produttori, che consistono nella riscossione di un contributo alla produzione di base che si applica a tutta la produzione di zucchero A e B, ma si limita al 2 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, e di un contributo B, che riguarda la produzione di zucchero B entro il limite massimo del 37,5 % di quest'ultimo prezzo. I produttori di isoglucosio e di sciroppo d'inulina partecipano a determinate condizioni al versamento di tali contributi. I limiti suindicati non consentono, nelle suddette condizioni, di raggiungere l'obiettivo dell'autofinanziamento del settore campagna per campagna. Occorre quindi prevedere la riscossione di un contributo complementare.
Per garantire la parità di trattamento, il contributo complementare deve essere fissato per le singole imprese, in funzione della loro partecipazione al gettito dei contributi alla produzione versati per la campagna di commercializzazione di cui trattasi. A tal fine, si deve determinare un coefficiente valido per tutta la Comunità, che rappresenti per tale campagna il rapporto tra la perdita globale constatata e il gettito totale dei contributi alla produzione. Si devono inoltre prevedere le condizioni per la partecipazione dei venditori di barbabietole e di canna da zucchero al riassorbimento della perdita non coperta della campagna di commercializzazione di cui trattasi.
Le quote di produzione assegnate a ciascuna impresa del settore dello zucchero possono portare, per una determinata campagna, ad un volume di esportazione superiore a quello fissato dall'accordo, tenuto conto dei consumi, della produzione, delle importazioni, delle scorte, dei riporti, nonché della perdita media stimata da imputare al regime di autofinanziamento. È quindi necessario prevedere l'adeguamento delle garanzie risultanti dalle quote ad ogni campagna di commercializzazione, per permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità.
La ripartizione tra zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina deve essere seguita da una ripartizione per Stato membro per tenere conto delle garanzie risultanti dalle quote assegnate alle imprese produttrici stabilite in ciascuno Stato membro, in modo da evitare che l'adeguamento delle garanzie alteri l'equilibrio esistente tra quote e partecipazione agli oneri. A tal fine occorre determinare, per Stato membro, un coefficiente di riduzione per la garanzia A e la garanzia B sulla base degli oneri massimi ad esse corrispondenti. Spetta infine a ciascuno Stato membro procedere alla ripartizione tra le imprese, tenendo conto delle garanzie che le quote rappresentano per ciascuna impresa.
La fusione o la cessione di un'impresa, o la cessione di uno dei suoi stabilimenti o la cessazione di attività di un'impresa o di uno dei suoi stabilimenti incidono sulle quote A e sulle quote B. Si devono stabilire le condizioni di modifica da parte degli Stati membri delle quote delle imprese in questione evitando che le modifiche delle quote delle imprese produttrici di zucchero danneggino gli interessi dei produttori di barbabietole o di canne interessati.
Data la necessità di consentire un certo adattamento strutturale dell'industria di trasformazione e della coltura della barbabietola e della canna nel corso del periodo di applicazione delle quote, è necessario prevedere un margine di manovra che consenta agli Stati membri di modificare le quote delle imprese entro il limite del 10 %. Data la situazione particolare del settore in Spagna, in Italia e nei dipartimenti francesi d'oltremare, è opportuno non applicare detto limite a tali regioni qualora siano attuati programmi di ristrutturazione.
Poiché l'attribuzione di quote di produzione alle imprese costituisce un mezzo per garantire loro di percepire i prezzi comunitari e di smerciare la produzione, i trasferimenti di quote all'interno delle regioni di produzione devono essere effettuati prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare quelli dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero.
Per permettere l'ampliamento degli sbocchi dello zucchero e dell'isoglucosio sul mercato interno della Comunità, è opportuno, d'altra parte, prevedere la possibilità di mettere fuori produzione, ai sensi del regime delle quote e a talune condizioni da determinare, lo zucchero o l'isoglucosio destinati alla fabbricazione di prodotti non alimentari nella Comunità.
La realizzazione di un mercato comunitario dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo d'inulina implica l'instaurazione di un regime comune degli scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, che comporta dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità per i prodotti del settore. Di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di dazi all'importazione dai paesi terzi e il pagamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità nel settore dello zucchero se i prezzi del mercato mondiale sono inferiori a quelli della Comunità e, per quanto riguarda il settore dell'isoglucosio e quello dello sciroppo d'inulina, di assicurare una certa protezione dell'industria di trasformazione comunitaria di tali prodotti.
A complemento di questo regime di scambi è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di farvi ricorso.
In una situazione di penuria sul mercato mondiale che conduca a prezzi del mercato mondiale superiori ai prezzi della Comunità, o in caso di difficoltà di approvvigionamento normale dell'insieme o di una delle zone della Comunità, occorre prevedere disposizioni appropriate, onde evitare tempestivamente che eccedenze regionali siano dirette all'esportazione nei paesi terzi e che un aumento anormale dei prezzi nella Comunità non permetta più di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei consumatori a prezzi ragionevoli.
Le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi con i paesi terzi, per poterne valutare l'andamento e applicare eventualmente le misure necessarie previste nel presente regolamento. A tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.
Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei dazi doganali può, in circostanze eccezionali, rivelarsi inoperante. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere in conformità con gli obblighi derivanti dagli accordi GATT. Inoltre, onde evitare problemi di approvvigionamento del mercato comunitario, è opportuno consentire la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali per taluni prodotti del settore dello zucchero.
La Comunità ha compiuto un esame generale dell'industria della raffinazione dello zucchero nella Comunità. Da tale esame risulta, per quanto riguarda in particolare l'obiettivo di conseguire un approvvigionamento più regolare ed armonioso dell'insieme delle raffinerie comunitarie, la necessità di determinare chiaramente il fabbisogno tradizionale massimo presunto dell'industria di raffinazione, che trasforma zucchero greggio in zucchero bianco, di ciascuno degli Stati membri interessati, e cioè la Finlandia, la Francia, il Portogallo e il Regno Unito, in base a dati di riferimento obiettivi e tenendo conto dei quantitativi di zucchero destinati al consumo diretto nella campagna di commercializzazione 1994/95. Per conseguire tale obiettivo occorre prevedere un regime preferenziale speciale di accesso al mercato comunitario che dia la possibilità all'industria della raffinazione di importare a condizioni speciali taluni quantitativi di zuccheri greggi di canna originari degli Stati ACP parti del protocollo n. 3 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CEE e dell'India e di altri Stati a norma di accordi con tali Stati. Tali quantitativi sono determinati, entro i limiti del fabbisogno tradizionale massimo presunto di cui sopra, sulla base di bilanci di approvvigionamento previsionali, dopo utilizzazione per la raffinazione delle disponibilità in zucchero greggio di canna e di barbabietola di origine comunitaria nonché degli zuccheri greggi preferenziali e degli zuccheri greggi originari dei paesi che beneficiano di contingenti tariffari a seguito di concessioni commerciali accordate dalla Comunità. Per tener conto degli impegni assunti in materia di riduzione del sostegno all'esportazione occorre ridurre le quantità importate per il fabbisogno tradizionale dell'industria della raffinazione.
A norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo e dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna, la gestione di tali regimi di importazioni preferenziali deve essere assicurata nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
È necessario dotarsi degli strumenti atti ad assicurare che lo zucchero greggio di canna importato a norma dei succitati regimi preferenziali sia raffinato alle più eque condizioni di concorrenza.
La raffinazione costituisce un'attività importante per gli operatori del settore, sia a livello mondiale, sia per la Comunità e in particolare per le raffinerie che trasformano zucchero greggio in zucchero bianco. Dal punto di vista tecnico, con la raffinazione dello zucchero di canna si ottengono prodotti di elevata qualità, in grado di soddisfare il fabbisogno del mercato. Inoltre, le raffinerie sono insediate direttamente nelle zone di grande consumo. L'industria di raffinazione portuale costituisce quindi per la Comunità un complemento prezioso dell'industria di trasformazione della barbabietola, in particolare in regioni come la Finlandia, il Portogallo continentale, il Regno Unito e la Francia meridionale e occidentale.
Dall'esame dell'approvvigionamento di tutte le raffinerie portuali della Comunità appare opportuno prevedere la possibilità di un accesso prioritario particolare all'importazione degli zuccheri greggi di canna originari dei paesi ACP parti del protocollo n. 3 e dell'India, nel quadro di accordi speciali conclusi tra la Comunità e i paesi di cui al protocollo n. 3 e/o altri paesi e sulla base di un bilancio comunitario, previa utilizzazione per la raffinazione dello zucchero greggio di canna e di barbabietola disponibile nella Comunità, degli zuccheri greggi preferenziali e degli zuccheri greggi originari dei paesi che beneficiano di contingenti tariffari a seguito di concessioni commerciali accordate dalla Comunità.
Fino alla campagna di commercializzazione 2000/2001 è stato concesso un aiuto comunitario di adattamento all'industria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale, nonché alla raffinazione dello zucchero greggio di canna e di barbabietola raccolte nella Comunità. Alla luce dell'esperienza acquisita è giustificato mantenere tale aiuto e permetterne l'adeguamento per tener conto dell'andamento dalla situazione economica nel settore dello zucchero, con particolare riguardo ai margini di fabbricazione e di raffinazione.
A tal fine possono risultare necessarie alcune misure transitorie e tale necessità può manifestarsi al momento del passaggio da una campagna di commercializzazione alla successiva o nel corso di una stessa campagna. Occorre pertanto prevedere la possibilità di adottare misure adeguate.
Per facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione per lo zucchero.
La produzione di barbabietole nell'Italia meridionale, considerata la sua specificità e le dimensioni delle aziende agricole, incontra notevoli difficoltà. La coltura della barbabietola è ivi indispensabile per permettere la rigenerazione dei terreni particolarmente argillosi ed evitare così il ritorno alla monocoltura. Occorre pertanto autorizzare l'Italia a concedere alle regioni meridionali un aiuto nazionale per le prossime cinque campagne di commercializzazione di importo pari e alle stesse condizioni previste per la campagna di commercializzazione 2000/2001. La produzione della canna da zucchero in Spagna incontra difficoltà specifiche per mantenersi rispetto ad altre colture. Per consentire il mantenimento di questa produzione limitata occorre autorizzare la Spagna a concedere un aiuto nazionale alla produzione della canna da zucchero per le prossime cinque campagne di commercializzazione di importo pari e alle stesse condizioni previste per la campagna di commercializzazione 2000/2001. La produzione di barbabietole in Portogallo, considerata l'industrializzazione recente del paese, incontra difficoltà persistenti. Occorre pertanto incoraggiare i produttori di barbabietole da zucchero ad accrescere la loro produzione. È quindi opportuno autorizzare il Portogallo a concedere un aiuto nazionale alla produzione di barbabietole per le cinque prossime campagne di commercializzazione di importo pari e alle stesse condizioni previste per la campagna di commercializzazione 2000/2001. Le condizioni climatiche rendono particolarmente difficoltosa la coltivazione della barbabietola in Finlandia, il che comporta una produzione molto variabile. Occorre pertanto autorizzare la Finlandia a concedere un rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio dello zucchero C riportato e stabilire le modalità del rimborso stesso.
In una prospettiva di protezione ambientale è opportuno disporre che gli Stati membri definiscano e adottino le idonee misure ambientali che ritengono appropriate per quanto riguarda l'uso dei terreni agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1. In futuro gli Stati membri potranno porre in essere misure intese ad agevolare la coltivazione secondo criteri ambientali oggettivi, da un lato, e, dall'altro, rammentare ai produttori la necessità di conformarsi alla normativa in vigore. Gli Stati membri saranno tenuti a redigere una relazione sull'incidenza delle misure nazionali attuate in materia ambientale sul settore della produzione agricola nel settore dello zucchero.
Le spese sostenute dagli Stati membri per assolvere gli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento incombono alla Comunità, a norma, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune5.
Si devono adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6.
Il regime di sostegno istituito dal presente regolamento sostituisce il regime previsto dal regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero7, il quale deve essere abrogato insieme ai regolamenti (CEE) n. 206/68(8), (CEE) n. 431/68(9), (CEE) n. 447/68(10), (CEE) n. 2049/69(11), (CEE) n. 793/72(12), (CEE) n. 741/75(13), (CEE) n. 1358/77(14), (CEE) n. 1789/81(15), (CEE) n. 193/82(16), (CEE) n. 1010/86(17) e (CEE) n. 2225/86(18) recanti le norme generali relative alla sua attuazione.
Il regolamento (CE) n. 2038/1999 prevedeva un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio. Tale sistema non è più previsto dal presente regolamento, il che rende necessaria l'adozione di misure transitorie volte ad agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime. A tal fine, per quanto riguarda il saldo della gestione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio, è necessario disporre, da un lato, che tale saldo sia addebitato, se negativo, oppure accreditato, se positivo, al regime di finanziamento dello smaltimento delle eccedenze della produzione comunitaria dei prodotti del settore dello zucchero e, d'altro lato, per quanto riguarda il pagamento del contributo di magazzinaggio per lo zucchero in giacenza alla data di acquisto di efficacia del presente regolamento, considerare come data di smercio l'ultimo giorno della campagna 2000/2001.
Occorre prevedere la possibilità di adottare norme transitorie per agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 2038/1999 al nuovo regime istituito dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2001. Per il Consiglio Il Presidente M. Winberg (2) Parere formulato il 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella GU). (8) Regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (GU L 47 del 23.2.1968, pag. 1). (9) Regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi CIF nel settore dello zucchero (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3). (10) Regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia di interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero (GU L 91 del 12.4.1968, pag. 5), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1359/77 (GU L 156 del 25.6.1977, pag. 7). (11) Regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale (GU L 263 del 21.10.1969, pag. 1). (12) Regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1). (13) Regolamento (CEE) n. 741/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero (GU L 74 del 22.3.1975, pag. 2). (14) Regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (GU L 156 del 25.6.1977, pag. 4). (15) Regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 39), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 725/97 (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 13). (16) Regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero (GU L 21 del 29.1.1982, pag. 3). (17) Regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9). (18) Regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (GU L 194 del 17.7.1986, pag. 7).