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Sez. 1, Sentenza n. 2058 del 19/02/1992 (Rv. 475814 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Disciplina - Difesa personale delle parti - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475814-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere

La disposizione dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - che consente la difesa personale delle parti - nel procedimento di opposizione od ordinanza - ingiunzione - di pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni amministrative - non è applicabile nel giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)